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1.4 Il contratto internazionale

Clausola sulla composizione delle controversie

Le parti contrattuali hanno sempre la possibilità di vincolarsi a una clausola alternativa per la risoluzione delle controversie, come il ricorso a un mediatore o a un arbitro che possa emettere un giudizio equo.

Nella maggior parte dei casi i titolari di diritti li esercitano tramite contratto: licenza di utilizzazione (contratto d’utilizzazione), trasferimento dei diritti, ecc. Se un contratto contiene un riferimento all’estero, ad esempio perché prevede un territorio diverso da quello della residenza del titolare dei diritti, o perché viene concluso con una controparte con sede all’estero, o perché la prestazione va effettuata all’estero, può venirsi a creare un conflitto di leggi.

Il principio dell’autonomia contrattuale in un contratto internazionale è previsto da diverse convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci, Regolamento Roma I, ecc.). In questi casi è previsto che le parti contrattuali possano scegliere quale diritto applicare al loro rapporto (scelta del diritto applicabile).

In assenza di trattati internazionali applicabili, questa regola rimane un principio di diritto internazionale privato nazionale. Il principio, tuttavia, è soggetto ad alcune limitazioni, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei lavoratori. Ciononostante, le parti contrattuali non sono obbligate a scegliere il diritto applicabile all’interno del loro contratto internazionale; nel caso in cui non stipulino nulla in tal senso troveranno applicazione le regole relative ai conflitti di leggi.

Nell’art. 116 LDIP il diritto svizzero sancisce esplicitamente il principio della libertà di scelta del diritto applicabile per i contratti. La LDIP elenca altresì le condizioni applicabili a determinate tipologie di contratto: compravendita, fondi, contratti con consumatori, contratti di lavoro e contratti concernenti diritti immateriali di cui all’art. 122. Per questi ultimi, se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, questo sarà il diritto dello Stato di residenza della persona che trasferisce o cede i suoi diritti immateriali. Occorre tenere presente che per alcuni contratti la libertà di scelta del diritto applicabile è limitata, ad esempio nel contesto di un contratto di lavoro (art. 122 cpv. 3 LDIP).

Nel contesto del diritto d’autore occorre però rilevare che il contratto di edizione non si qualifica come contratto ai sensi dell’art. 122 LDIP (contratto concernente diritti immateriali). Il contratto di edizione rientra nell’ambito dei contratti che producono obbligazioni ed è retto dall’art. 117 LDIP. Si applica perciò il diritto dello Stato in cui la persona che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale. Nei contratti di edizione, generalmente la prestazione caratteristica viene eseguita dall’editore, e quindi si applica il diritto dello Stato in cui l’editore ha la propria sede (a condizione, però, che le parti contrattuali non abbiano scelto il diritto applicabile).

Per quanto in alcuni casi possa essere applicabile un diritto straniero, se un’utilizzazione si trova in contrasto con una disposizione nazionale di applicazione necessaria, le autorità potranno comunque applicare quest’ultima

BUONO A SAPERSI

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