[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]

2. COSA… è un’opera protetta?

«La Legge sul diritto d’autore non disciplina la protezione degli autori ma la protezione delle opere dal punto di vista del diritto d’autore»

(Reto M. Hilty, Urheberrecht, 11a edizione, pag. 65)

Un’«opera protetta dal diritto d’autore» rappresenta il nucleo del diritto d’autore. Senza opere di questo tipo non esisterebbe alcuna forma d’arte come, ad esempio, la pittura, la musica, la cinematografia, il teatro, la letteratura, l’architettura – e anche le scienze sarebbero intrinsecamente più povere. La creatività e le prestazioni intellettuali danno vita alla «proprietà intellettuale» − la quale, a sua volta, è indispensabile per la vita culturale e scientifica di una società. Questa forma di prestazioni è posta sotto una particolare tutela che ne consente uno sfruttamento proporzionale al suo valore e, in particolare, impedisce che perda la sua qualità per effetto di contraffazioni e riproduzioni illimitate. Ciononostante, il concetto di «opera protetta dal diritto d’autore» suscita spesso perplessità perché obbliga a interrogarsi su cosa si possa e sia lecito fare con un’opera, e cosa no. Tutti i diritti, i divieti e le eccezioni (disposizioni restrittive) del diritto d’autore si riferiscono esclusivamente alle «opere protette dal diritto d’autore»: se le opere non sono protette, non è nemmeno possibile violare il diritto d’autore.

TENERE PRESENTE

This site is registered on wpml.org as a development site.