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2.1 Opera protetta dal diritto d’autore

Il diritto d’autore svizzero definisce come «opere protette dal diritto d’autore» le «creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale» (art. 2 cpv. 1 LDA). Il concetto viene delineato con maggiore concretezza nell’art. 2 cpv. 2 LDA che riporta una serie di esempi di forme che possono assumere le opere protette dal diritto d’autore.

• L’opera deve essere una creazione dell’ingegno.

• L’opera deve presentare un carattere originale.

• L’opera deve essere espressa in qualche modo.

Ai fini della protezione non è in alcun modo rilevante che l’opera sia particolarmente preziosa, costosa, gradevole o sensata. Non rivestono alcun ruolo il valore o lo scopo (art. 2 cpv. 1 LDA): l’unica cosa importante è che siano soddisfatti i requisiti citati.

Il 1 aprile 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sul diritto d’autore, la quale estende la nozione di opera alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali che non presentano un carattere originale (art. 2 cpv. 3bis LDA).

Aggiornato il 1.4.2020.

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