[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]
2.1 Opera protetta dal diritto d’autore
Il diritto d’autore svizzero definisce come «opere protette dal diritto d’autore» le «creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale» (art. 2 cpv. 1 LDA). Il concetto viene delineato con maggiore concretezza nell’art. 2 cpv. 2 LDA che riporta una serie di esempi di forme che possono assumere le opere protette dal diritto d’autore.
Affinché un’opera sia protetta dal diritto d’autore devono sempre risultare adempiute contemporaneamente le seguenti condizioni:
• L’opera deve essere una creazione dell’ingegno.
• L’opera deve presentare un carattere originale.
• L’opera deve essere espressa in qualche modo.
Ai fini della protezione non è in alcun modo rilevante che l’opera sia particolarmente preziosa, costosa, gradevole o sensata. Non rivestono alcun ruolo il valore o lo scopo (art. 2 cpv. 1 LDA): l’unica cosa importante è che siano soddisfatti i requisiti citati.
Il 1 aprile 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sul diritto d’autore, la quale estende la nozione di opera alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali che non presentano un carattere originale (art. 2 cpv. 3bis LDA).
Aggiornato il 1.4.2020.