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2.1.4 Titoli e parti di opere, progetti
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 LDA sono protetti anche i progetti, i titoli e le parti di opere, qualora costituiscano creazioni dell’ingegno dal carattere originale. Per questo motivo, anche i manoscritti e gli schizzi possono costituire opere protette ai sensi della Legge sul diritto d’autore.
Un’attenzione particolare è richiesta tuttavia dai «titoli», i quali sono protetti dal diritto d’autore soltanto in presenza di determinati requisiti. Soprattutto i titoli dei libri – ma anche i titoli di altre opere in genere – non sono protetti in sé e per sé, a prescindere dall’opera. Anche se danno il nome a un’opera, i titoli sono composti da parole e concetti o da una combinazione di parole solitamente prive del carattere dell’originalità. La situazione è diversa se, ad esempio, nel titolo compaiono una combinazione sorprendente o inusuale di parole o addirittura parole inusuali: in questi casi si può riscontrare l’originalità necessaria (ad esempio «Harry Potter e la pietra filosofale»). Va tuttavia prestata attenzione: anche se il titolo non è protetto dal diritto d’autore vanno comunque rispettate altre leggi, come il diritto sulla concorrenza (cfr. Müller/Örtli-Cherpillod, URG, 2a edizione, 2012, art. 2 n. marg. 68).