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2.2.1 Opere linguistiche
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a LDA, le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche possono rappresentare opere protette dal diritto d’autore se consistono in creazioni dell’ingegno dal carattere originale, percepibili attraverso i sensi.
Si ha un’opera linguistica quando un pensiero trova espressione per mezzo della lingua (Hilty, Urheberrecht, 11a edizione, pag. 77). Ciò non deve necessariamente avvenire attraverso classiche opere scritte (libri, riviste, opuscoli, lettere ecc.) ma può trattarsi, ad esempio, anche di un discorso orale. Le opere letterarie solitamente presentano le caratteristiche dell’opera poiché, in genere, si riscontra la necessaria originalità.
Nella categoria delle opere linguistiche rientrano anche le opere linguistiche scientifiche. Esempi tipici sono le tesi di dottorato, master e bachelor, come pure le tesine di maturità e i saggi specialistici pubblicati in riviste. In generale si può presumere che opere di questo tipo siano protette dal diritto d’autore. Ciononostante bisognerebbe sempre valutare criticamente se l’opera o la parte dell’opera che si vuole sottoporre a protezione ai sensi del diritto d’autore rappresenti o meno una creazione dell’ingegno. Nel singolo caso, la situazione potrebbe essere dubbia per il motivo illustrato qui di seguito.
Le opere linguistiche scientifiche nascono solitamente da un’«idea scientifica», ossia dal tema che si intende analizzare. Dalle «idee scientifiche» derivano affermazioni su situazioni (ad esempio risultati di ricerche, leggi), procedure (ad esempio metodi, formule) e altre circostanze (ad esempio fatti storici). Queste hanno tuttavia poca attinenza con le prestazioni creative perché i risultati si ottengono attraverso ricerche, regole scientifiche o naturali oppure per effetto di circostanze già esistenti, piuttosto che attraverso aspetti di creatività od originalità (cfr. DTF 113 II 306, 308). L’«idea scientifica» e le scoperte che ne derivano non sono però sufficienti per adempiere al requisito previsto dal diritto d’autore per le opere linguistiche scientifiche protette. A tal fine, queste «scoperte scientifiche» devono essere inserite in una struttura e dotate di forma linguistica. Questa presentazione potrà quindi manifestare sicuramente un carattere creativo, in quanto espressione della forma scelta dall’autrice o dall’autore dell’opera linguistica con le proprie forze creative od originali. Può trattarsi, ad esempio, della struttura e della presentazione dei lavori, dei contenuti, della scelta del tema, dei testi (in particolare l’introduzione e le descrizioni), delle immagini ecc.
Quanto esposto potrebbe apparire un po’ ostico poiché dà l’impressione che le opere scientifiche non godano di alcuna protezione ai sensi del diritto d’autore e quindi ci si possa «servire liberamente» dei loro contenuti. Ovviamente non è così. Sono di dominio pubblico soltanto le scoperte di cui la ricerca scientifica ha bisogno per garantire il libero accesso alla scienza.
Come regola generale, in relazione a un’opera scientifica viene protetto dal diritto d’autore ciò che nasce come espressione nuova, originale e individuale – pertanto ciò che, in precedenza, non esisteva oppure non esisteva in tale forma (carattere creativo) e ciò che non sarebbe stato sviluppato in tale forma da specialisti di pari competenze (originalità).
Non va poi dimenticata la buona prassi scientifica, secondo la quale direttive, regolamenti e simili norme di istituti di formazione e ricerca possono stabilire che anche i risultati di dominio pubblico debbano essere citati con indicazione della fonte. Il mancato rispetto di tali regole può rappresentare un caso di condotta scientificamente scorretta (maggiori informazioni a tale riguardo).