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2.2.1 Opere linguistiche

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a LDA, le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche possono rappresentare opere protette dal diritto d’autore se consistono in creazioni dell’ingegno dal carattere originale, percepibili attraverso i sensi.

Si ha un’opera linguistica quando un pensiero trova espressione per mezzo della lingua (Hilty, Urheberrecht, 11a edizione, pag. 77). Ciò non deve necessariamente avvenire attraverso classiche opere scritte (libri, riviste, opuscoli, lettere ecc.) ma può trattarsi, ad esempio, anche di un discorso orale. Le opere letterarie solitamente presentano le caratteristiche dell’opera poiché, in genere, si riscontra la necessaria originalità.

Nella categoria delle opere linguistiche rientrano anche le opere linguistiche scientifiche. Esempi tipici sono le tesi di dottorato, master e bachelor, come pure le tesine di maturità e i saggi specialistici pubblicati in riviste. In generale si può presumere che opere di questo tipo siano protette dal diritto d’autore. Ciononostante bisognerebbe sempre valutare criticamente se l’opera o la parte dell’opera che si vuole sottoporre a protezione ai sensi del diritto d’autore rappresenti o meno una creazione dell’ingegno. Nel singolo caso, la situazione potrebbe essere dubbia per il motivo illustrato qui di seguito.

Quanto esposto potrebbe apparire un po’ ostico poiché dà l’impressione che le opere scientifiche non godano di alcuna protezione ai sensi del diritto d’autore e quindi ci si possa «servire liberamente» dei loro contenuti. Ovviamente non è così. Sono di dominio pubblico soltanto le scoperte di cui la ricerca scientifica ha bisogno per garantire il libero accesso alla scienza.

Come regola generale, in relazione a un’opera scientifica viene protetto dal diritto d’autore ciò che nasce come espressione nuova, originale e individuale – pertanto ciò che, in precedenza, non esisteva oppure non esisteva in tale forma (carattere creativo) e ciò che non sarebbe stato sviluppato in tale forma da specialisti di pari competenze (originalità).

Non va poi dimenticata la buona prassi scientifica, secondo la quale direttive, regolamenti e simili norme di istituti di formazione e ricerca possono stabilire che anche i risultati di dominio pubblico debbano essere citati con indicazione della fonte. Il mancato rispetto di tali regole può rappresentare un caso di condotta scientificamente scorretta (maggiori informazioni a tale riguardo).

FAQ

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