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2.2.2 Opere musicali e acustiche

Secondo quanto previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. b LDA, le opere musicali (opere audio, melodie ecc.) e altre opere acustiche possono godere della protezione ai sensi del diritto d’autore se, conformemente all’art. 2 cpv. 1 LDA, costituiscono creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi. Il requisito dell’originalità, d’altro canto, non è particolarmente stringente, a meno che non si tratti di banali sequenze di suoni come scale musicali, accordi ecc. Anche solo parti di un’opera musicale o acustica possono essere protette dal diritto d’autore. Parti di componimenti musicali possono essere, ad esempio, le melodie, da intendersi come sequenze di suoni caratteristiche e, di per sé, concluse che vengono percepite come un’unità musicale indipendente; nella maggior parte dei casi soddisfano il requisito dell’originalità e sono, quindi, protette dal diritto d’autore. Il motivo musicale invece − che è la più piccola unità musicale portatrice di significato e può essere composta anche da due soli suoni − risulta, in genere, privo di sufficiente originalità, pertanto non può rivendicare la protezione ai sensi del diritto d’autore.

Per stabilire se un’opera acustica può essere classificata come opera non sono assolutamente determinanti la durata o la quantità di suoni che contiene. Non è nemmeno necessario che l’opera musicale sia trascritta in note: è sufficiente che sia percepibile acusticamente – e basta, ad esempio, che una musicista di strada improvvisi una melodia.

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