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2.2.3 Opere delle arti figurative

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. c LDA, le opere delle arti figurative (disegni, dipinti, sculture, fontane, opere architettoniche ecc.) possono essere protette dal diritto d’autore se, conformemente a quanto previsto dall’art. 2. cpv. 1 LDA, sono creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi. Rientrano nella categoria delle opere delle arti figurative «tutte le produzioni grafiche, pittoriche, scultoree, a prescindere dalla tecnica utilizzata» (Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a edizione 2008, art. 2 N. marg. 15) e a prescindere dal loro scopo o valore. Quindi, anche i manifesti pubblicitari, i loghi, le opere grafiche (comprese quelle informatiche) ecc. sono protetti dal diritto d’autore se presentano un grado sufficiente di originalità e sono stati creati volontariamente.

FAQ

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