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2.4 Opere di seconda mano

Un caso particolare fra le opere protette dal diritto d’autore è rappresentato dalle «opere di seconda mano». Il termine può essere fuorviante perché dà l’impressione che un’opera originale venga riutilizzata. Secondo la definizione fornita nell’art. 3 cpv. 2 LDA, le opere di seconda mano sono «le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale». In termini più semplici, si ha un’opera di seconda mano quando un’opera preesistente viene modificata o trasformata. Per questo motivo si utilizza frequentemente anche il termine «opera derivata». Uno degli esempi più noti e illustrativi è la serigrafia di Marilyn Monroe realizzata da Andy Warhol.

Un’opera di seconda mano è protetta dal diritto d’autore in quanto tale (art. 3 cpv. 3 LDA) se è anch’essa una creazione dell’ingegno e presenta un proprio carattere originale. A tal fine, l’autrice o l’autore di un’opera di seconda mano non deve limitarsi a riprendere le caratteristiche e le proprietà dell’opera precedente ma deve dare all’opera di seconda mano una nota originale.

A titolo esemplificativo e quindi non esaustivo, la Legge sul diritto d’autore nomina come opere di seconda mano le traduzioni e gli adattamenti (art. 3 cpv. 2 LDA). Anche se non viene menzionato esplicitamente, anche in questi casi si deve comunque riscontrare il carattere originale. Nelle traduzioni, la scelta del vocabolario e dello stile adottati nell’opera riflette solitamente il grado di originalità necessario.

Tuttavia, in relazione alle traduzioni occorre prestare attenzione a quanto previsto dall’art. 5 cpv. 2 LDA: se vengono tradotte opere non protette di cui all’elenco fornito nell’art. 5 cpv. 1 LDA (ad esempio la traduzione di una legge), nemmeno le traduzioni sono protette dal diritto d’autore.

In relazione agli adattamenti occorre distinguere i casi in cui manca qualsiasi carattere creativo (ad esempio la conversione di una fotografia a colori in una in bianco e nero) da quelli in cui l’adattamento presenta un carattere originale (ad esempio la trasposizione di un libro in film). Il primo caso rappresenta una modificazione dell’opera (art. 11 cpv. 1 lett. a) LDA), mentre nel secondo si crea un’opera di seconda mano. In entrambi i casi, comunque, è necessario ottenere il consenso dell’autore o dell’autrice.

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