[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]

3.2 Coautori

Se più persone hanno collaborato come autori o autrici alla creazione di un’opera, si parla di coautori. In tal caso, il diritto d’autore spetta a tutti i coautori in comune (art. 7 cpv. 1 LDA).

I coautori interessati possono creare un’opera collettiva lavorando insieme a un’idea o a un obiettivo comune (si prenda l’esempio di più artisti che lavorano alla stessa scultura) oppure creando ognuno una propria opera che viene poi aggiunta, insieme alle opere degli altri coautori, all’opera collettiva (p. es. vari autori scrivono vari testi per un unico libro comune). In entrambi i casi è importante che ogni persona sia creativamente attiva.

Salvo accordi contrari, i coautori possono utilizzare l’opera soltanto con il consenso di tutti gli autori. Gli altri coautori non possono rifiutare arbitrariamente il consenso («contro i principi della buona fede») (art. 7 cpv. 2 LDA) e, di regola, lo devono concedere se l’utilizzazione dell’opera corrisponde al suo consueto utilizzo. Se i rispettivi contributi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo accordi contrari, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l’utilizzazione dell’opera comune (art. 7 cpv. 4 LDA).

I seguenti casi non sono casi di coautorialità:

  • Persona esecutrice

È difficile stabilire se vi sia un caso di coautorialità anche quando un’opera esistente viene combinata con un’opera di nuova creazione (opere di seconda mano, art. 3 cpv. 1 LDA o collezioni, art. 4 cpv. 1 LDA).

In tal caso, gli autori dell’opera esistente e gli autori della nuova opera non sono coautori. Il criterio per stabilire se vi sia coautorialità è la creazione comune di un’opera, e in questo specifico caso questo aspetto non è soddisfatto.

FAQ

This site is registered on wpml.org as a development site.