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3.4.1 Trasferimento dei diritti mediante contratto
Se gli autori desiderano trasferire del tutto o soltanto in parte i loro diritti a terzi, è necessario stipulare un contratto. Il contratto deve stabilire il contenuto preciso e l’entità del trasferimento del diritto, poiché, secondo l’art. 16 cpv. 2 LDA, si considera trasferito soltanto ciò che è stato pattuito. Nella prassi, spesso non è possibile determinarlo in modo preciso, perché, per esempio, il contenuto del contratto non è stato messo per iscritto oppure nel contratto una o entrambe le parti non hanno regolato in modo sufficientemente chiaro le loro intenzioni. Poiché un tale contratto non è vincolato a una determinata forma, per esempio, alla stipulazione scritta, sono validi sia gli accordi orali sia i trasferimenti taciti dei diritti.
Qualora vi siano dei dubbi su quali diritti un autore intendeva trasferire e in quale misura, possono essere d’aiuto i seguenti principi:
- Nessun diritto morale: anche se nel contratto non è chiaramente specificato quali diritti d’autore vengono trasferiti, i diritti morali non rientrano sicuramente tra questi: essi sono esclusi dal trasferimento. In particolare, il diritto alla prima pubblicazione (art. 9 cpv. 2 LDA) e il diritto al riconoscimento della qualità d’autore (art. 9 cpv. 1 LDA) non possono perciò diventare oggetto del contratto. Per una prima pubblicazione è possibile comunque farsi aiutare da agenti.
- Disposizione legale ex art. 16 cpv. 2 LDA: salvo accordi contrari, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d’autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali. Se nel contratto è previsto, per esempio, soltanto il trasferimento del diritto di riproduzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA), l’opera non può anche essere messa in circolazione (art. 10 cpv. 2 lett. b LDA).
- Principio del trasferimento dello scopo: se dal contratto non si evince chiaramente quali sono i diritti da trasferire, occorre valutare lo scopo del contratto. Sono considerati trasferiti soltanto quei diritti (parziali) necessari per lo scopo del contratto. In caso di dubbio, un autore non concede nessun ulteriore diritto.
Se, per esempio, una giornalista desidera pubblicare un articolo nell’edizione stampata di un quotidiano, questo è lo scopo del contratto, e lei trasferisce soltanto il diritto alla riproduzione e alla distribuzione dell’articolo in un giornale stampato. Lo scopo del contratto non comprende invece la pubblicazione dell’articolo nella versione online del quotidiano.