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3.4.1 Trasferimento dei diritti mediante contratto

Se gli autori desiderano trasferire del tutto o soltanto in parte i loro diritti a terzi, è necessario stipulare un contratto. Il contratto deve stabilire il contenuto preciso e l’entità del trasferimento del diritto, poiché, secondo l’art. 16 cpv. 2 LDA, si considera trasferito soltanto ciò che è stato pattuito. Nella prassi, spesso non è possibile determinarlo in modo preciso, perché, per esempio, il contenuto del contratto non è stato messo per iscritto oppure nel contratto una o entrambe le parti non hanno regolato in modo sufficientemente chiaro le loro intenzioni. Poiché un tale contratto non è vincolato a una determinata forma, per esempio, alla stipulazione scritta, sono validi sia gli accordi orali sia i trasferimenti taciti dei diritti.

Qualora vi siano dei dubbi su quali diritti un autore intendeva trasferire e in quale misura, possono essere d’aiuto i seguenti principi:

  • Nessun diritto morale: anche se nel contratto non è chiaramente specificato quali diritti d’autore vengono trasferiti, i diritti morali non rientrano sicuramente tra questi: essi sono esclusi dal trasferimento. In particolare, il diritto alla prima pubblicazione (art. 9 cpv. 2 LDA) e il diritto al riconoscimento della qualità d’autore (art. 9 cpv. 1 LDA) non possono perciò diventare oggetto del contratto. Per una prima pubblicazione è possibile comunque farsi aiutare da agenti.
  • Disposizione legale ex art. 16 cpv. 2 LDA: salvo accordi contrari, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d’autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali. Se nel contratto è previsto, per esempio, soltanto il trasferimento del diritto di riproduzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA), l’opera non può anche essere messa in circolazione (art. 10 cpv. 2 lett. b LDA).

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