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3.4.2 Il contratto di edizione

Le regole in materia di contratto di edizione si trovano nel Codice delle obbligazioni (art. 380 segg. CO). Secondo il Codice, due parti contrattuali (autore ed editore) si impegnano vicendevolmente a fornire determinate prestazioni: l’autore di un’opera letteraria o artistica si impegna ad affidare l’opera a un editore per la relativa pubblicazione. L’editore (per esempio, una casa editrice) per contro si impegna a riprodurre e a distribuire l’opera, art. 380 CO. Il punto saliente del contratto di edizione è questo: una casa editrice deve essere autorizzata alla riproduzione e alla distribuzione dell’opera. Se la casa editrice detiene i diritti d’autore su un’opera, possiede anche il diritto di riprodurla e di distribuirla. Se tuttavia i diritti relativi all’opera appartengono agli autori, in particolare il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA e art. 10 cpv. 2 lett. b LDA), gli autori devono concedere i diritti alla casa editrice in una qualsiasi forma: possono trasferire i diritti alla casa editrice o anche solo consentire alla casa editrice di utilizzare l’opera (concedere licenze). Se il contratto di edizione non prevede alcuna regola riguardo al trasferimento dei diritti d’autore o alla concessione dei diritti di godimento, i diritti passano all’editore nei limiti e per il tempo necessari a garantire l’esecuzione del contratto di edizione (art. 381 cpv. 1 CO).

Divieto di disporre dell’opera:

Il Codice delle obbligazioni prevede delle eccezioni al divieto di disporre dell’opera nel caso di articoli di giornale e di brani relativamente brevi pubblicati in riviste (art. 382 cpv. 2 CO). Queste opere possono essere pubblicate altrove in qualsiasi momento. Tuttavia, questa disposizione legale non è cogente, sono possibili altre regole. Le case editrici desiderano mantenere anche a tale riguardo l’esclusiva, pertanto dispongono spesso nei loro contratti di edizione che anche gli articoli di giornale o le singole pubblicazioni non possano essere pubblicati altrove. Infine, il Codice delle obbligazioni prevede un divieto limitato di disporre dell’opera per i contributi che fanno parte di un’opera collettiva o di un’antologia e per articoli di giornale relativamente lunghi (art. 382 cpv. 3 CO). In tal caso, l’autore non può ripubblicare la sua opera prima che siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione. Ma anche questa disposizione non è cogente e può essere disciplinata diversamente tramite contratto.

FAQ

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