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3.4.2 Il contratto di edizione
Le regole in materia di contratto di edizione si trovano nel Codice delle obbligazioni (art. 380 segg. CO). Secondo il Codice, due parti contrattuali (autore ed editore) si impegnano vicendevolmente a fornire determinate prestazioni: l’autore di un’opera letteraria o artistica si impegna ad affidare l’opera a un editore per la relativa pubblicazione. L’editore (per esempio, una casa editrice) per contro si impegna a riprodurre e a distribuire l’opera, art. 380 CO. Il punto saliente del contratto di edizione è questo: una casa editrice deve essere autorizzata alla riproduzione e alla distribuzione dell’opera. Se la casa editrice detiene i diritti d’autore su un’opera, possiede anche il diritto di riprodurla e di distribuirla. Se tuttavia i diritti relativi all’opera appartengono agli autori, in particolare il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA e art. 10 cpv. 2 lett. b LDA), gli autori devono concedere i diritti alla casa editrice in una qualsiasi forma: possono trasferire i diritti alla casa editrice o anche solo consentire alla casa editrice di utilizzare l’opera (concedere licenze). Se il contratto di edizione non prevede alcuna regola riguardo al trasferimento dei diritti d’autore o alla concessione dei diritti di godimento, i diritti passano all’editore nei limiti e per il tempo necessari a garantire l’esecuzione del contratto di edizione (art. 381 cpv. 1 CO).
Divieto di disporre dell’opera:
Il diritto del contratto di edizione prevede il cosiddetto divieto di disporre dell’opera (art. 382 cpv. 1 CO). Gli autori non possono disporre dell’opera né di una sua parte in un modo che sia svantaggioso per l’editore. Se dunque gli autori hanno trasferito alla casa editrice determinati diritti di godimento, non possono avvalersi delle diverse possibilità di utilizzo dell’opera a loro piacimento: non possono, per esempio, far pubblicare la loro opera da una seconda casa editrice o rendere l’opera liberamente accessibile in Internet, finché non siano esaurite le edizioni dell’opera cui ha diritto la casa editrice. In altre parole, gli autori non possono pubblicare la loro opera altrove, altrimenti entrerebbero in concorrenza con la casa editrice. Questo vale finché le edizioni dell’opera cui ha diritto la casa editrice non siano esaurite.
Il Codice delle obbligazioni prevede delle eccezioni al divieto di disporre dell’opera nel caso di articoli di giornale e di brani relativamente brevi pubblicati in riviste (art. 382 cpv. 2 CO). Queste opere possono essere pubblicate altrove in qualsiasi momento. Tuttavia, questa disposizione legale non è cogente, sono possibili altre regole. Le case editrici desiderano mantenere anche a tale riguardo l’esclusiva, pertanto dispongono spesso nei loro contratti di edizione che anche gli articoli di giornale o le singole pubblicazioni non possano essere pubblicati altrove. Infine, il Codice delle obbligazioni prevede un divieto limitato di disporre dell’opera per i contributi che fanno parte di un’opera collettiva o di un’antologia e per articoli di giornale relativamente lunghi (art. 382 cpv. 3 CO). In tal caso, l’autore non può ripubblicare la sua opera prima che siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione. Ma anche questa disposizione non è cogente e può essere disciplinata diversamente tramite contratto.