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3.4.4.1 Diritti d’autore nel rapporto di lavoro

Nei rapporti di lavoro succede spesso che un’opera venga realizzata da un lavoratore, che la crea nell’ambito della sua attività. In molti casi, i lavoratori sono assunti dai datori di lavoro proprio con l’intenzione di realizzare opere creative (per esempio, una disegnatrice grafica che deve creare opuscoli pubblicitari per le imprese).

Autore o autrice è la persona che ha creato l’opera (art. 6 LDA), dunque, in questo caso, i lavoratori. Ma anche i datori di lavoro vogliono trarre profitto dalle opere creative, soprattutto se hanno assunto i lavoratori proprio per questo scopo. Non di rado, quindi, richiedono che i diritti d’autore dei loro lavoratori vengano trasferiti a loro. Gli autori possono infatti trasferire i loro diritti d’autore a terzi, in questo caso ai datori di lavoro. I diritti morali ne sono tuttavia esclusi.

Se i lavoratori trasferiscono i loro diritti, non detengono più il diritto d’autore esclusivo sulla loro opera creata nell’ambito del rapporto di lavoro. Di conseguenza non possono più utilizzare liberamente l’opera senza prima richiedere l’autorizzazione del datore di lavoro. Questo vale anche per terzi che vogliano utilizzare l’opera: devono chiedere l’autorizzazione non solo dei lavoratori, ma anche del datore di lavoro.

BUONO A SAPERSI

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