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4.1 Il diritto morale e la sua non trasferibilità

Un’opera ai sensi del diritto d’autore costituisce sempre, in virtù del suo contenuto intellettuale, un’espressione della personalità degli autori, ed è quindi anche una parte dei loro diritti della personalità (art. 27 segg. CC). È questo il fondamento del diritto morale, che protegge gli autori nei loro rapporti personali nei confronti dell’opera.

Il diritto morale è indivisibilmente connesso con gli autori: è soltanto attraverso il loro impegno creativo che può nascere un’opera unica.

Dal diritto morale derivano essenzialmente i seguenti diritti:

Diritto alla prima pubblicazione (art. 9 cpv. 2 e 3 LDA): gli autori hanno il diritto esclusivo di decidere se, quando, come e sotto quale nome la loro opera sarà pubblicata per la prima volta.

Diritto al riconoscimento della qualità d’autore (art. 9 cpv. 1 LDA), il cosiddetto diritto della qualità d’autore sull’opera.

Diritto all’integrità dell’opera: gli autori hanno, in particolare, il diritto esclusivo di decidere se, quando e come l’opera sarà modificata. Tuttavia, il principio della non trasferibilità si applica solo in misura limitata al diritto all’integrità dell’opera, cioè soltanto se l’alterazione dell’opera lede la personalità degli autori (art. 11 cpv. 2 LDA).

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