[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]

4.1.1 Diritto alla prima pubblicazione

Gli autori godono del diritto alla prima pubblicazione. Ciò significa che solo l’autore o l’autrice può decidere se, quando, come e sotto quale nome la sua opera deve essere pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 2 LDA).

Un’opera si considera pubblicata quando è stata resa accessibile per la prima volta, dall’autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 9 cpv. 3 LDA). Per «cerchia privata» si intendono l’ambito privato e la cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA).

La pubblicazione può avvenire in una qualsiasi forma, anche per via elettronica tramite Internet, e-mail, fax o cellulare. Inoltre, non è necessario che il pubblico prenda atto dell’opera, è sufficiente che gliene sia data la possibilità.

La prima pubblicazione porta con sé alcune conseguenze importanti per gli autori:

TENERE PRESENTE

FAQ

This site is registered on wpml.org as a development site.