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4.2 Diritto patrimoniale – utilizzazioni dell’opera
Secondo l’art. 10 cpv. 1 LDA, gli autori hanno il diritto esclusivo di decidere se, quando e come la loro opera può essere utilizzata. Si tratta del cosiddetto diritto patrimoniale dell’autore o dell’autrice: soltanto loro possono determinare l’utilizzo (economico) della loro opera.
Questo diritto offre agli autori la possibilità di guadagnare qualcosa con la loro opera. Tuttavia, non è strettamente obbligatorio che vi sia una realizzazione di utili: gli autori possono benissimo utilizzare le loro opere anche senza scopo di lucro (per esempio, in ambiti sociali, culturali o religiosi). Non va dimenticato il fatto che l’utilizzazione dell’opera offre agli autori l’opportunità di rendere le loro opere accessibili a una cerchia di persone.
Diversamente dal diritto morale, l’autore può trasferire questo diritto patrimoniale a terzi (art. 16 cpv. 1 LDA).
Ma quando l’opera viene «utilizzata» (o «sfruttata»)? In proposito non esiste una definizione esatta. La legge elenca piuttosto alcuni esempi di utilizzazioni dell’opera (art. 10 cpv. 2 LDA) che spettano agli autori:
- Riproduzione di un’opera, art. 10 cpv. 2 lett. a LDA
- Messa in circolazione di un’opera, art. 10 cpv. 2 lett. b LDA
- Fare vedere o rendere accessibile un’opera, art. 10 cpv. 2 lett. c LDA
- Trasmissione di un’opera, art. 10 cpv. 2 lett. d LDA
- Ritrasmissione di un’opera, art. 10 cpv. 2 lett. e LDA
- Rappresentazione pubblica di un’opera, art. 10 cpv. 2 lett. f LDA
Le utilizzazioni dell’opera non dipendono dalla tecnologia utilizzata; questo lascia spazio anche a nuove possibilità di utilizzo (ancora sconosciute).