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4.2.1 Diritto di riproduzione
L’autore e l’autrice hanno il diritto di creare esemplari dell’opera quali stampati, supporti audio o audiovisivi oppure supporti di dati (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA), dunque di riprodurre la propria opera.
Una riproduzione può essere eseguita in svariati modi: un esempio classico è la fotocopia, con la quale un’opera serve come modello per la creazione di un esemplare dell’opera riprodotto su carta (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 133). Per la riproduzione non ha alcuna importanza se l’esemplare dell’opera riprodotto viene creato su un oggetto fisico (per esempio, su carta o su CD) o se viene salvato in modo «immateriale» come copia digitale su un supporto (per esempio, la RAM di un computer, una chiavetta USB). Non c’è nemmeno la necessità che il supporto sia «fisico» (per esempio, servizi cloud). Anche le attività di upload e download in Internet costituiscono perciò atti di riproduzione, così come i salvataggi a breve termine o soltanto temporanei di contenuti digitali come avviene nello streaming, quando i dati vengono salvati nella RAM in modo temporaneo.
⇒Ulteriori esempi:
Stampare, effettuare copie di opere o parti di esse su plastica o altri materiali, scansionare, inviare per fax, proiettare (con retroproiettore, proiettore collegato al computer, lavagna luminosa ecc.), aprire un file sullo schermo, per esempio, un file PDF o file di immagine, copiare un file MP3, caricare e scaricare (upload e download da Internet e Intranet), navigare in Internet, memorizzare nella cache, creare collegamenti, incorporare documenti ecc.
In linea di principio, soltanto gli autori o i titolari dei diritti (se è stato trasferito loro il diritto di riproduzione) hanno la facoltà di riprodurre un’opera. Tuttavia, non è vietata ogni singola forma di riproduzione di opere da parte di altre persone: il diritto d’autore prevede alcune eccezioni al diritto d’autore (o licenze legali) che consentono eccezionalmente l’utilizzazione di opere protette pubblicate (per esempio, uso privato in ambito privato, scolastico e aziendale art. 19 LDA o riproduzione temporanea art. 24a LDA).