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4.2.2 Diritto di distribuzione

L’autrice e l’autore hanno il diritto di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera (art. 10 cpv. 2 lett. b LDA).

In linea di principio, gli autori hanno il diritto di stabilire se, quando e come rendere le loro opere accessibili al pubblico (diritto alla prima pubblicazione). A tale proposito, il diritto di distribuzione stabilisce il modo in cui un autore possa rendere la sua opera accessibile al pubblico. Egli la può offrire, commercializzare, vendere, prestare, affittare o anche regalare. Ogni forma ed entità della diffusione (per esempio, numero, tiratura, periodo temporale e luogo) rientra nel diritto di distribuzione. È di secondaria importanza se l’oggetto della distribuzione è un originale o un elemento riprodotto (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135 seg.).

Principio dell’esaurimento dei diritti

Se un autore trasferisce quindi la sua proprietà su un’opera a una terza persona (per esempio, tramite vendita, permuta o donazione) oppure se acconsente a un simile trasferimento, egli ha «alienato per la prima volta» la sua opera. In tal caso, la terza persona può, senza l’ulteriore consenso dell’autore, alienarla nuovamente (venderla, donarla, permutarla) o metterla in circolazione in altri modi, per esempio, affittandola o prestandola. Il principio dell’esaurimento dei diritti limita dunque il diritto di distribuzione degli autori, poiché con l’alienazione del loro esemplare dell’opera essi perdono anche il diritto di distribuzione. Tuttavia non perdono nessun altro diritto: tutti gli altri diritti di sfruttamento ex art. 10 cpv. 2 LDA, come pure i diritti morali, permangono agli autori.

Per esempio, le opere dell’archivio di un artista che questi ha donato a una biblioteca possono essere concesse in prestito dalla biblioteca senza il consenso dell’artista; tuttavia la biblioteca non può riprodurre le opere (diritto di sfruttamento ex art. 10 cpv. 2 lett. a LDA). Se un’opera di questo archivio non è stata nemmeno pubblicata per la prima volta dall’autore, la biblioteca non può neppure effettuare la prima pubblicazione (diritto morale ex art. 9 cpv. 2 LDA).

Per la perdita del diritto di distribuzione in linea di principio gli autori non vengono risarciti. Ciononostante sussiste per gli autori la possibilità, alle condizioni poste dall’art. 13 LDA, di usufruire di una partecipazione finanziaria (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo «Buono a sapersi: Esemplari di opere letterarie e artistiche»).

Non sono interessati dal principio dell’esaurimento dei diritti i casi in cui gli autori cedono a una terza persona soltanto l’utilizzazione dell’opera, in particolare tramite affitto o prestito. Se una terza persona è tenuta a restituire l’opera all’autore, il principio dell’esaurimento dei diritti non si applica e l’autore continua a detenere il diritto di distribuzione esclusivo.

BUONO A SAPERSI

FAQ

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