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5.10.5 Portata della sorveglianza federale

Nei casi in cui è prevista, la sorveglianza federale è di due tipi. Innanzitutto, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) vigila sulla gestione amministrativa della società; inoltre, è previsto un controllo sulle tariffe applicate dalla società, effettuato dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini.

La sorveglianza sulla gestione amministrativa

Questo tipo di sorveglianza si esplica in diverse forme. In primo luogo, le società di gestione devono disporre di un’autorizzazione rilasciata dall’IPI (art. 41 LDA). La legge prevede che, in generale, l’autorizzazione venga concessa a una sola società per ogni settore (art. 42 cpv. 2 LDA): ad esempio, una società per la musica, una società per la letteratura ecc. Gli effetti in termini di semplificazione sono importanti, in quanto gli utenti possono acquisire i diritti rivolgendosi a un unico interlocutore. Si può dire che questa semplificazione va a vantaggio del rispetto della proprietà letteraria e artistica.

Un ulteriore aspetto relativo alla sorveglianza sulla gestione è che vi sono alcune regole, fissate per legge, che devono essere seguite dalle società di gestione. Le società, infatti, sono tenute ad agire nel rispetto della parità di trattamento, a esercitare la propria attività secondo i principi di un’amministrazione sana ed economica, non possono avere fine di lucro ecc. (art. 45 LDA). È compito dell’IPI vigilare sul rispetto di tali obblighi. Quest’ultimo ha inoltre il dovere di approvare il rapporto d’attività delle società (art. 53 cpv. 1 LDA) come pure i loro regolamenti di ripartizione, vale a dire le regole applicate per distribuire i compensi tra gli aventi diritto (art. 48 cpv. 1 LDA).

Conformemente all’art. 49 cpv. 1 LDA, le società devono ripartire il prodotto della loro gestione in modo proporzionale al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. In altre parole, ogni autore di un’opera protetta dovrà ricevere un compenso proporzionale a quanto la società di gestione ha riscosso a suo nome («a ciascuno ciò che gli spetta»). Tuttavia, se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono valutare il reddito effettivo (art. 49 cpv. 2 LDA). Allo stesso tempo, l’art. 51 LDA vincola gli utenti a fornire alle società tutte le informazioni di cui esse hanno bisogno per procedere alla ripartizione. In base a tale disposizione, ad ogni modo, tale obbligo sussiste solo nella misura in cui si possa ragionevolmente pretenderne il rispetto da parte degli utenti. In sintesi, tenendo conto dei principi giuridici, risulta opportuna una distinzione fra due tipi di ripartizione: da un lato, la ripartizione fondata sugli elenchi delle opere effettivamente utilizzate, fornite dagli utenti (solitamente si tratta di file in formato elettronico, sottoponibili a elaborazione automatica); dall’altro, la ripartizione basata su valutazioni, ossia su raccolte di dati statistici rappresentativi compilate dalle società di gestione. Questo processo viene utilizzato quando una ripartizione precisa sarebbe troppo onerosa o, in generale, in risposta al principio di proporzionalità. Per entrambi i tipi di ripartizione le relative disposizioni regolamentari dovranno essere approvate dall’IPI.

La sorveglianza sulle tariffe

Nei settori soggetti alla sorveglianza federale, le tariffe applicate dalle società per il calcolo dei compensi a carico degli utenti sono soggette a una procedura specifica: le società devono prima negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA). Ad esempio, per quanto riguarda le utilizzazioni a fini didattici, ProLitteris negozierà la tariffa comune 7 con le organizzazioni mantello del settore della formazione, tra cui la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione (CDPE). Dopo la negoziazione, le società di gestione dovranno sottoporre le loro tariffe all’approvazione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (art. 46 cpv. 2 e art. 55 LDA). La Commissione è composta da tre membri neutrali e da rappresentanti delle società di gestione e delle associazioni che rappresentano gli utenti (art. 56 LDA). Si tratta pertanto di un organismo paritario. Prima di pronunciarsi, la Commissione arbitrale contatterà il Sorvegliante dei prezzi, il quale esprimerà un parere a titolo consultivo (art. 15 cpv. 2bis LSPr; cfr. RSPI 1996, pag. 437 e segg., c. 4). La decisione della Commissione sarà fondata sul disposto degli art. 59 e 60 LDA. Successivamente, è prevista la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 74 cpv. 1 LDA) e in seconda istanza al Tribunale federale (si tratta di un ricorso in materia di diritto pubblico: art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del TF nella causa 2C_658/2008, c. 1.1). Una volta approvate, le tariffe vengono pubblicate (art. 46 cpv. 3 LDA); secondo la legge, le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice (art. 59 cpv. 3 LDA).

Esistono diverse decine di tariffe approvate dalla Commissione arbitrale per altrettante forme diverse di utilizzazione di opere. Talvolta vengono sollevate delle critiche nei confronti di questa diversità, come pure della complessità di alcune tariffe. In effetti, c’è la possibilità che compromettano la trasparenza del sistema. Negli ultimi anni le società di gestione si sono tuttavia impegnate a semplificare le tariffe e a ridurne il numero. Occorre però ricordare che le tariffe sono il frutto di negoziazioni con le associazioni che rappresentano gli utenti. Nella maggior parte dei casi, tali negoziazioni si concludono con un accordo. Pertanto, c’è da presumere che la diversità e il contenuto delle tariffe rispondano anche a un’esigenza degli utenti d’opere e prestazioni protette. In un’ottica di miglior considerazione delle peculiarità di un determinato gruppo di operatori, può essere giustificato definire una tariffa specifica o che contenga disposizioni differenziate.

FAQ

5.10.5-1 L’importo dei compensi previsto dalla tariffa comune 7 per le utilizzazioni a fini didattici è negoziabile?

Sì… e no! Il diritto al compenso previsto dall’art. 19 cpv. 1 lett. b e dall’art. 20 cpv. 2 LDA può essere esercitato esclusivamente dalle società di gestione autorizzate dall’IPI. La gestione di tale diritto è sottoposta alla sorveglianza federale. L’importo dei compensi è fissato dalla tariffa comune 7, gestita da ProLitteris. Quest’ultima rappresenta anche le altre società di gestione. ProLitteris deve negoziare la tariffa comune 7 con le associazioni mantello del settore della formazione e sottoporla poi all’approvazione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (art. 46 cpv. 2 e art. 55 LDA). Una volta approvata, la tariffa vincola il giudice (art. 59 cpv. 3 LDA). È quindi vincolante, e le scuole non possono più mettere in discussione l’importo dei compensi previsti od ottenere l’applicazione di condizioni differenti. In cambio, tuttavia, hanno la garanzia che possono ottenere tutti i diritti rivolgendosi a un unico interlocutore senza eccessive complicazioni.

5.10.5-2 Come si disciplina l’importo dei compensi riscossi dalla SUISA per la messa a disposizione di musica su Internet?

La gestione del diritto di mettere a disposizione brani musicali su Internet per la consultazione on-demand (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) non è sottoposta a sorveglianza federale. In questo ambito la SUISA sottostà alle leggi del mercato e della concorrenza. In altre parole, non gestisce i diritti su tutte le opere. L’utente dovrà quindi realizzare alcune ricerche preventive per scoprire a chi richiedere le licenze necessarie. Laddove fosse competente la SUISA, i compensi non saranno fissati tramite tariffe vincolanti ma attraverso semplici condizioni di licenza di diritto privato. La SUISA calcolerà il prezzo da applicare basandosi su tali accordi, benché in definitiva sarà la libertà contrattuale a prevalere. L’utente e la SUISA potranno concordare liberamente l’importo del compenso, decidendo caso per caso. Quindi, ci sarà un grado di flessibilità maggiore rispetto agli ambiti assoggettati alla sorveglianza della Confederazione. L’intero processo di acquisizione dei diritti sarà però più complicato.

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