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5.1.1 Gestione per il tramite di società di gestione
Solitamente, l’autore intende ottenere un guadagno dalla creazione della sua opera. Se quindi un terzo la utilizza è tenuto a versare un compenso all’autore. Nella realtà dei fatti, tuttavia, l’utilizzo di massa delle opere (come la riproduzione, il download ecc.) fa sì che un autore o un’autrice non possa riscuotere il proprio compenso ogni volta da sé: tale operazione viene piuttosto effettuata per mezzo della c.d. gestione collettiva effettuata dalle società di gestione (cfr. ad esempio art. 20 cpv. 4 LDA). Se gli autori lo desiderano, le società di gestione si occupano, a loro nome, della gestione delle loro opere riscuotendo il compenso che spetta loro.