L’utilizzazione di opere orfane, regolata dall’art. 22b LDA, è una delle disposizioni restrittive del diritto d’autore.
Occorre innanzitutto osservare che solo un’opera già pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 3 LDA) con il consenso e secondo le modalità auspicate dall’autore rientra nella definizione di questa disposizione restrittiva. In assenza di un’eccezione specifica, l’utilizzo di un’opera orfana non è ammesso.
Senza una regola specifica, infatti, l’utente potrebbe soltanto assumersi il rischio di utilizzare un’opera senza conoscerne l’autore o senza essere in grado di contattarlo. Qualora l’autore ricomparisse o decidesse di rivendicare i suoi diritti d’autore in un secondo momento, potrebbe non solo avviare un procedimento civile nei confronti dell’utente per ottenere il riconoscimento dello sfruttamento monetario, ma anche procedere sul piano penale.
Condizioni di utilizzo delle opere orfane
L’art. 22b LDA copre questo tipo di circostanze e risponde alle esigenze dell’utente dandogli la possibilità di utilizzare opere orfane, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) Non è possibile applicare l’eccezione a qualsiasi opera, in quanto l’opera deve essere contenuta in un supporto audio o audiovisivo. Ad esempio, la coreografia di uno spettacolo non è concepita per l’utilizzazione ai sensi dell’art. 22b LDA, a meno che non sia stata ovviamente registrata su un supporto audio o audiovisivo.
2) L’utilizzazione deve riguardare esclusivamente opere contenute in archivi accessibili al pubblico. Il riferimento è agli archivi delle istituzioni che si occupano di rendere accessibili le opere, quali biblioteche, centri di consultazione, istituti scientifici, istituzioni educative, musei e archivi, come pure gli archivi degli organismi di diffusione. Il concetto di organismo di diffusione è descritto all’art. 2 lett. d LRTV (anche l’art. 22a LDA fa riferimento a questa norma di legge): «emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni». Non è ammessa l’utilizzazione di opere orfane rinvenute singolarmente negli archivi di un’istituzione o di un organismo di diffusione di questo tipo. Ad esempio, un’opera orfana trovata semplicemente navigando in Internet, senza alcuna relazione con tali archivi, non è coperta da questa eccezione.
3) L’opera da considerare orfana non deve poter essere attribuita a nessun titolare di diritti d’autore noto o esistente. Prima di giungere a questa conclusione, l’utente deve aver effettuato alcune ricerche. La profondità delle ricerche andrà valutata facendo riferimento al principio della buona fede e secondo il singolo caso. Ovviamente, è importante assicurare la dimostrabilità dell’esecuzione delle ricerche.
4) Per utilizzare un’opera orfana, i supporti audio o audiovisivi destinati all’utilizzo devono essere stati creati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.
5) Se l’utente identifica un’opera orfana rispondente a queste caratteristiche, comunque non può utilizzarla senza averne prima segnalato l’esistenza alle società di gestione, le quali rilasceranno un’autorizzazione all’utilizzo, generalmente dietro pagamento di un compenso (art. 22b cpv. 2 LDA).
Nei casi in cui vengano soddisfatte tutte e cinque queste condizioni, l’utilizzazione di un’opera orfana è possibile e ammessa anche senza il consenso del titolare dei diritti d’autore.
Il 1 aprile 2020 entrerà in vigore la nuova Legge svizzera sul diritto d’autore (LDA) che apporterà qualche modifica. Ci adopereremo perché l’aggiornamento di questa pagina avvenga al più presto.
FAQ
Le opere “orfane” sono fonogrammi o fissazioni audiovisive già pubblicate per la prima volta (art. 9 comma 3 CopA), il cui autore è sconosciuto o non è possibile contattare. L’opera deve essere inserita in un archivio di un ente istituzionale o radiotelevisivo.
No. Non tutte le opere senza menzione dell’autore sono considerate opere orfane ai sensi della legge. Innanzitutto, deve trattarsi di un fonogramma o di una fissazione audiovisiva. In secondo luogo, l’opera deve essere inclusa in un archivio reso accessibile al pubblico da un ente istituzionale o radiotelevisivo. Prima di giungere alla conclusione che l’autore non è conosciuto o raggiungibile, l’utente deve aver effettuato delle ricerche e dare prova di diligenza nel farlo. Inoltre, prima di utilizzarla senza il consenso dell’autore, l’utente deve notificare l’esistenza dell’opera orfana alle società di gestione collettiva e, in linea di principio, pagare un compenso. In questo caso, una singola immagine trovata da un privato su Internet, che non fa parte di un archivio pubblico istituzionale o radiotelevisivo, non è considerata un’opera orfana e non può essere utilizzata liberamente. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)