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6.5.1-3 In quali casi si può parlare di violazione del diritto d’autore?

Si ha una violazione del diritto d’autore quando una persona, in un ambito non coperto da un’eccezione legale e senza il consenso dei titolari dei diritti (art. 67 LDA):

  • utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall’autore;
  • pubblica un’opera;
  • modifica un’opera;
  • utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano;
  • allestisce esemplari di un’opera mediante un qualsiasi procedimento;
  • offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;
  • recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
  • mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi da dove e quando vuole;
  • diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
  • fa vedere o udire un’opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
  • si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
  • dà in locazione un programma per computer.
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