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6.1.4 Condizioni applicabili alle azioni di accertamento, esecuzione e confisca

Azione in caso di titolarità condivisa

Se i diritti d’autore appartengono a diverse persone, ogni coautore ha il diritto di agire da solo, purché lo faccia a favore di tutti (art. 7 cpv. 3 LDA).

Chi può agire in giudizio?

Possono agire in giudizio i titolari dei diritti in questione, siano essi persone fisiche o giuridiche. Si tratterà quindi dell’autore, ma anche di altri titolari dei diritti d’autore.

Rientrano in questa categoria anche le società di gestione cui vengono ceduti determinati diritti. In ogni caso, il titolare dei diritti d’autore non può esercitare più diritti di quanti non ne abbia ricevuti dall’autore. Per esempio, se l’autore ha ceduto a un editore, ma non in esclusiva, il diritto d’autore relativo a un documento solo per la pubblicazione dello stesso sotto forma di articolo all’interno di una rivista stampata, lo stesso editore non potrà agire invocando una violazione dei diritti d’autore qualora l’autore decida in seguito di cedere i diritti per la pubblicazione dello stesso articolo a una rivista online.

Chi viene chiamato a rispondere in giudizio?

L’azione può essere intentata contro tutte le persone che sono state coinvolte nella violazione: l’autore principale dell’atto illecito, l’istigatore, il complice.

Per esempio: l’istigatore è chi chiede che un’opera venga creata o messa in circolazione in violazione del diritto d’autore, il complice può essere il provider di un sito web che mette a disposizione delle opere in violazione del diritto d’autore.

In generale queste persone rispondono “in solido”, cioè collettivamente.

A differenza delle azioni riparatorie di diritto comune, non è necessario stabilire la colpa dell’imputato per avviare queste azioni difensive: è possibile infatti chiedere di rimuovere da un sito web un contenuto lesivo dei diritti d’autore anche se l’imputato non era a conoscenza della violazione.

Che cosa si può chiedere?

La richiesta al giudice deve essere il più possibile precisa e fare riferimento al caso concreto (cfr. DTF 97 II 92).

Per esempio, si può chiedere al giudice di vietare o far cessare una condotta illecita. Allo stesso modo gli si potrà chiedere di obbligare l’imputato a compiere un’azione positiva, come rispettare il diritto di paternità relativo a un’opera.

Per garantire che la decisione venga attuata correttamente nel più breve tempo possibile, è consigliabile chiedere che il verdetto si accompagni a un’intimazione di esecuzione ai sensi dell’art. 292 CP, che prevede che venga comminata una sanzione penale qualora non la decisione dell’autorità non venga rispettata.

TENERE PRESENTE

FAQ

6.1.4-9 Che tipo di sanzioni sono previste per le violazioni del diritto d’autore?

In aggiunta alle azioni proibitive (art. 62, al. 1, let. a LDA ), di cessazione ((art. 62, al. 1, let. b LDA) e di fornitura di informazioni (art. 62, al. 1, let. c LDA), volte a ridurre al minimo o a far cessare la violazione, per ottenere il risarcimento del danno subito si possono intentare azioni di risarcimento (art. 41 CO), di riparazione morale (art. 49 CO) e di consegna dell’utile (art. 62, al. 2 LDA). ).

6.1.4-8 Che cosa devo chiedere in tribunale per assicurarmi che la persona che ha violato i miei diritti d’autore rispetti la decisione, nei fatti e nel più breve tempo possibile?

Per garantire che la decisione venga attuata correttamente e nel più breve tempo possibile, è consigliabile chiedere che il verdetto si accompagni a un’intimazione di esecuzione ai sensi dell’art. 292 CP.Questo prevede la comminatoria di una sanzione penale qualora non si ottemperi alla decisione dell’autorità. Qualora il giudice constati che sono stati fabbricati oggetti in violazione del diritto d’autore, può ordinarne la confisca e la loro realizzazione o distruzione.

6.1.4-2 Se i diritti sono stati ceduti, è possibile esercitare dei diritti più ampi rispetto a quelli ceduti?

Il titolare dei diritti d’autore non può esercitare più diritti di quanti ne abbia ricevuti dall’autore. Ad esempio, se l’autore ha ceduto a un editore, ma non in esclusiva, il diritto d’autore relativo a un documento solo per la pubblicazione dello stesso sotto forma di articolo all’interno di una rivista stampata, lo stesso editore non potrà agire invocando una violazione del diritto d’autore qualora l’autore decida in seguito di cedere i diritti per la pubblicazione dello stesso articolo a una rivista online.

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