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6.2 Azioni civili di diritto degli obblighi

Le azioni civili di diritto degli obblighi (complementari alle azioni relative a violazioni del diritto d’autore) sono le seguenti:

Diversamente dalle azioni proibitive, di cessazione di una violazione e di fornitura di informazioni, che possono essere avviate in qualsiasi momento, le azioni di risarcimento devono essere intentate entro un termine massimo e presuppongono la colpa dell’autore. Le stesse condizioni si applicano anche se la persona chiamata in causa ha agito in veste di complice o istigatore. Queste azioni si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 60 CO).

Se però l’azione di risarcimento deriva da un atto punibile per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile (art. 60 CO).

Se la violazione del diritto d’autore rientra in un contesto di rapporto contrattuale (per esempio, un contratto d’edizione) e il richiedente è in grado di dimostrare anche una violazione degli obblighi derivanti dagli accordi tra le parti, il termine di prescrizione è di dieci anni (art. 127 CO).

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