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4.2.3 Diritto di far vedere o udire oppure mettere a disposizione l’opera

L’autrice o l’autore hanno il diritto di recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA).

⇒ «Recitare, rappresentare o eseguire, far vedere o udire»:

Determinate opere di un autore sono concepite per essere rese accessibili al pubblico: per esempio, l’autrice di un’opera teatrale desidera rappresentarla, un compositore desidera che la sua musica venga suonata, un poeta desidera recitare la sua opera ecc. L’art. 10 cpv. 2 lett. c LDA conferisce agli autori il diritto esclusivo di eseguire le rappresentazioni delle loro opere sia in maniera diretta (per esempio, rappresentazione teatrale, concerto, mostra) sia in modo indiretto avvalendosi di mezzi tecnici (per esempio, ripresa video di un concerto e successiva riproduzione in un luogo diverso) (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 151).

⇒ «Mettere a disposizione le opere in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta»:

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