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4.1.3 Protezione dell’integrità dell’opera

Il diritto morale comprende anche il diritto all’integrità dell’opera: soltanto gli autori hanno il diritto esclusivo di decidere

se, quando e come l’opera può essere modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA) e

⇒ se, quando e come l’opera può essere utilizzata per creare un’opera di seconda mano o può essere inserita in una raccolta (art. 11 cpv. 1 lett. b LDA).

Gli autori possono opporsi a qualsiasi alterazione dell’opera che leda la loro personalità (art. 11 cpv. 2 LDA). Le parodie, invece, sono permesse, in quanto a questo riguardo la legge sul diritto d’autore prevede una regolamentazione speciale (art. 11 cpv. 3 LDA).

Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. a LDA, per “modifica” si intende un’elaborazione dell’opera senza alcuna qualità creativa (per esempio, la rappresentazione di una scultura su una moneta commemorativa, cfr. DTF 114 II 370). Vi possono essere un’infinità di tipi di modifiche: variazioni minime o complete rivisitazioni, interventi peggiorativi o magari anche migliorativi (come la trasformazione di una foto in bianco e nero in una a colori), cambiamenti di destinazione, riduzioni o estensioni di un’opera, re-interpretazioni, ecc. Si tratta di interventi che influiscono sulla qualità dell’opera. Non rientrano in questa casistica le pure trasformazioni tecniche, ossia i casi in cui un’opera viene semplicemente trasferita su un altro tipo di supporto o un’altra tecnologia di memorizzazione (cfr. Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 11 n. marg.4). Pertanto, la digitalizzazione di un’immagine non è una modifica.

La modifica di un’opera è, per principio, consentita soltanto all’autore stesso. Tuttavia, le modifiche possono essere eseguite da terzi se un autore o un’autrice ha dato il proprio consenso. A tale riguardo, non è sempre necessario che gli autori e i terzi disciplinino esplicitamente la questione: in determinati settori vi può anche essere una tacita presunzione del consenso dell’autore o dell’autrice: si prenda l’esempio dell’accorciamento di una lettera di un lettore da parte della redazione di un giornale. Anche nei rapporti di lavoro, in alcuni casi i lavoratori devono accettare delle modifiche (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo «Buono a sapersi: Diritto d’autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro»).

Violazione del diritto all’integrità dell’opera:

Un’opera può essere modificata da una terza persona in misura tale da snaturarla. Se, con questa modifica, gli autori sono lesi nella loro personalità, si possono opporre (art. 11 cpv. 2 LDA). Questo diritto non è trasferibile.

Ma quando un’opera risulta «snaturata»? La modifica dell’opera deve ledere la personalità (art. 11 cpv. 2 LDA). Occorre pertanto considerare se, attraverso la modifica, si ledono l’onore o la reputazione professionale degli autori o se vi è un rischio di lesione degli stessi (cfr. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 11 n. marg.13). Bisogna soprattutto chiedersi se una modifica dell’opera danneggerà, screditerà o sminuirà la reputazione dell’autore. Tuttavia, anche a questo riguardo bisogna tenere presenti le circostanze del singolo caso: se per esempio, un autore scrive un articolo politico e lo pubblica in un contesto nel quale si discute pubblicamente, talvolta con toni aggressivi e polemici, di opinioni politiche, e l’autore non può che prevedere di essere sottoposto a una critica feroce, allora va posta in secondo piano la sua «eventuale ipersensibilità» e va adottato un metro di riferimento obiettivo (DTF 131 III 493). La critica può divenire lesiva della personalità quando è astiosa, non necessaria od offensiva (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 173).

BUONO A SAPERSI

FAQ

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