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3.4.4.2 Diritti d’autore degli insegnanti

Il personale docente di scuole, università o scuole specializzate o universitarie professionali, i formatori nelle aziende di tirocinio o gli insegnanti in altri istituti di formazione (per esempio, università popolari) sottoscrivono rapporti di lavoro con datori di lavoro di diritto pubblico (per esempio, il Cantone o l’università) o di diritto privato (per esempio, una scuola privata). L’eventuale trasferimento dei diritti d’autore può quindi essere disciplinato dal contratto di lavoro.

Se nel contratto di lavoro o, per esempio, nei regolamenti di studio sono inseriti accordi per cui gli insegnanti devono cedere i loro diritti d’autore agli istituti di formazione, questi ultimi acquisiscono i diritti d’autore sulle opere dei loro collaboratori. In tal caso, gli insegnanti non possono esercitare il loro diritto d’autore senza l’autorizzazione degli istituti di formazione.

⇒Singoli esempi di regolamenti:

BUONO A SAPERSI

FAQ

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