[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]
3.4.4.2 Diritti d’autore degli insegnanti
Il personale docente di scuole, università o scuole specializzate o universitarie professionali, i formatori nelle aziende di tirocinio o gli insegnanti in altri istituti di formazione (per esempio, università popolari) sottoscrivono rapporti di lavoro con datori di lavoro di diritto pubblico (per esempio, il Cantone o l’università) o di diritto privato (per esempio, una scuola privata). L’eventuale trasferimento dei diritti d’autore può quindi essere disciplinato dal contratto di lavoro.
Tuttavia, spesso gli istituti di formazione di diritto pubblico hanno già promulgato, sotto forma di regolamenti od ordinanze, norme relative alla gestione dei diritti d’autore nel contesto di un rapporto di lavoro: di conseguenza, non è necessario che vengano stabilite regole specifiche nel contratto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro o, per esempio, nei regolamenti di studio sono inseriti accordi per cui gli insegnanti devono cedere i loro diritti d’autore agli istituti di formazione, questi ultimi acquisiscono i diritti d’autore sulle opere dei loro collaboratori. In tal caso, gli insegnanti non possono esercitare il loro diritto d’autore senza l’autorizzazione degli istituti di formazione.
Ci sono tuttavia dei limiti: un trasferimento può avvenire soltanto in relazione a opere che gli insegnanti producono nell’ambito della loro attività di servizio o in un contesto regolato da un contratto di lavoro e durante l’orario di lavoro. Anche in questo caso vale il principio secondo il quale i diritti morali non possono essere trasferiti all’istituzione.
⇒Singoli esempi di regolamenti:
- «Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit» (Regolamento concernente le attività accessorie, gli accordi con terzi e l’utilizzo della proprietà intellettuale nell’ambito dell’attività universitaria) dell’Università di Basilea del 18 agosto 2004: il § 15 del regolamento sancisce che l’Università di Basilea ottiene i diritti relativi alle opere protette da diritto d’autore dei propri collaboratori soltanto attraverso esplicito accordo (specifico).
- Art. 15 della «Loi sur l’Université de l’Université de Genève» (Legge sull’Università di Ginevra) del 13 giugno 2008: secondo questa regolamentazione, l’Università di Ginevra ottiene i diritti d’autore (eccetto il diritto di pubblicazione) sulle opere intellettuali che i suoi collaboratori hanno creato nell’ambito della loro attività o funzione all’interno dell’università.