[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]
4.1.1 Diritto alla prima pubblicazione
Gli autori godono del diritto alla prima pubblicazione. Ciò significa che solo l’autore o l’autrice può decidere se, quando, come e sotto quale nome la sua opera deve essere pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 2 LDA).
Un’opera si considera pubblicata quando è stata resa accessibile per la prima volta, dall’autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 9 cpv. 3 LDA). Per «cerchia privata» si intendono l’ambito privato e la cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA).
In alcuni casi può essere difficile accertare se l’opera si trovi ancora nell’ambito privato o se sia già stata resa accessibile a un numero rilevante di persone. Occorre allora valutare se gli autori rendono l’opera accessibile a una cerchia di persone che non sono più in grado di controllare (Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 9 n. marg. 23).
La pubblicazione può avvenire in una qualsiasi forma, anche per via elettronica tramite Internet, e-mail, fax o cellulare. Inoltre, non è necessario che il pubblico prenda atto dell’opera, è sufficiente che gliene sia data la possibilità.
La prima pubblicazione porta con sé alcune conseguenze importanti per gli autori:
- Se gli autori hanno pubblicato l’opera, la pubblicazione non può più essere revocata (irrevocabilità della prima pubblicazione).
- Inoltre, dopo la pubblicazione gli autori o le autrici devono accettare le eccezioni di legge per l’utilizzazione (autorizzata) della loro opera derivanti dalle eccezioni al diritto d’autore (art. 19–28, art. 11 cpv. 3 e art. 12 cpv. 3 LDA).