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2.1.3 Espressione
L’opera protetta dal diritto d’autore deve essere espressa in qualche modo. L’idea non è protetta in quanto tale ma deve «riversarsi» in una forma che la renda visibile, udibile o percepibile agli altri e che ne consenta una fruizione sensoriale. L’opera può essere suonata, cantata, disegnata, espressa in forma linguistica, registrata o presentata in altri modi. Non ha alcuna importanza se l’opera viene espressa in un formato materiale (ad esempio un libro stampato) o immateriale (ad esempio un articolo di giornale in formato elettronico) o se sia permanente o soltanto fugace (ad esempio un brano cantato).
Di conseguenza, anche una canzone appena inventata e fischiettata può, ad esempio, rappresentare un’opera protetta dal diritto d’autore. Lo stesso vale per lo schizzo di un dipinto ancora da realizzare o il progetto di un’opera teatrale.